Il "forfettone" per i traduttori: Risoluzione n. 241/E del 12 giugno 2008.

12Giu08

Minimi "off limits" per il lavoratore autonomo che opera come traduttore e interprete per l’Istituto universitario europeo (Iue): l’aver eseguito tali prestazioni, rese in regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 72 del decreto Iva (Dpr 633/72), preclude l’accesso al regime fiscale semplificato e agevolato introdotto dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007, articolo 1, commi da 96 a 117). Non può infatti avvalersi del "forfettone" il contribuente che, nell’anno solare precedente, ha effettuato cessioni all’esportazione, alle quali sono assimilate le operazioni verso i soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali. Tra queste operazioni rientrano cessioni e prestazioni oltre i 258 euro effettuate all’Iue.

Questa, in sintesi, la risposta fornita dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 241/E del 12 giugno, a una lavoratrice autonoma che lavora come traduttrice e interprete per l’Istituto universitario europeo e, avendo emesso due fatture nel 2007, chiede di sapere se può accedere al regime dei contribuenti minimi. A suo avviso, l’aver fornito delle prestazioni allo Iue che non sono soggette a Iva e sono equiparate alle operazioni non imponibili non comporta l’impossibilità di accedere al "forfettone", perché si tratta di prestazioni che, nella sostanza, non possono essere considerate operazioni di esportazione o assimilate, né servizi internazionali.

Diverso il parere dei tecnici dell’Agenzia che – dopo aver ricordato che per poter essere considerati "minimi" è necessario, tra le varie condizioni, non aver effettuato cessioni all’esportazione nell’anno solare precedente – fanno riferimento al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 che contiene le modalità applicative del nuovo regime. In particolare, all’articolo 2, comma 2, è specificato che costituiscono cessioni all’esportazione quelle indicate agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del decreto Iva: cessioni all’esportazione, operazioni a esse assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con la Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino ed effettuate nei confronti dei soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali. In quest’ultima categoria rientrano, per l’appunto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore a 258 euro, effettuate all’Istituto universitario europeo nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Ciò premesso, in base al combinato disposto delle due disposizioni (articolo 1, comma 96, n. 2, lettera a), legge 244/2007 e articolo 2, comma 2, Dm 2 gennaio 2008), costituiscono cessioni all’esportazione anche le operazioni effettuate nei confronti dell’Iue: "l’ampia formulazione della norma della Legge finanziaria per l’anno 2008 che si riferisce alle ‘cessioni all’esportazione’ fa ritenere, infatti – conclude la risoluzione – che il rinvio contenuto nell’articolo 2 del Dm 2 gennaio 2008 debba ritenersi riferito a tutte ‘quelle’ operazioni, cessioni di beni e prestazioni di servizi, di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del decreto Iva".

L’aver effettuato, nell’anno solare precedente, attività di lavoro autonomo fornendo servizi di traduzione e interpretariato all’Iue, in regime di non imponibilità, preclude dunque l’accesso al regime dei minimi. Così come comporta l’uscita a partire dall’anno successivo se si è già dentro il "forfettone".

Fonte: Agenzia Entrate



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